TRIBUNALE DI BENEVENTO Ufficio giudice tutelare (N. 682/2017 V.G.) Il giudice tutelare, dott.ssa Ida Moretti; Vista l'istanza di liquidazione di equa indennita' depositata dall'avv. Luigi Casillo al termine della tutela del M.S.N.A. A. F., nato in ... il ... (tutela chiusa con il raggiungimento della maggiore eta'), nella quale - in particolare - si evidenziano i gravosi adempimenti assunti e le spese sostenute per accompagnare il predetto presso le amministrazioni statali e le questure per l'espletamento degli atti necessari anche per le richieste di asilo o di protezione internazionale o per le misure sussidiarie, chiedendo espressamente di porre detta indennita' a carico della Giada Soc. Coop a r.l. Onlus, che richiedeva la nomina del tutore, poiche' il minore tutelato non ha a disposizione fondi o beni con i quali poter far fronte a dette spese/oneri; Evidenziato che la legge 47/17 del decreto legislativo n. 142/15, nel predisporre le modalita' di accoglienza dei Minori Stranieri Non accompagnati, al V comma prevede che sia l'Autorita' di pubblica sicurezza ad informare prontamente gli organi competenti per la nomina di un tutore per il MSNA, ragion per cui il fatto che con la comunicazione del 10 maggio 2017 il responsabile della Giada Onlus Coop. Sociale si sia sostituito a dette autorita' nel richiedere la citata nomina del tutore, non puo' comportare a suo carico un onere economico normativamente non previsto (la circolare del Ministero dell'interno prot. n. 2255 del 30 ottobre 2015, nel disciplinare la tipologia di servizi da assicurare al minore da parte delle strutture di accoglienza, non menziona minimamente quelle relative alla nomina del tutore); Evidenziato, altresi', che nel senso di escludere qualsiasi onere economico a carico della citata struttura in ordine all'attivita' svolta dal tutore depone anche l'art. 11 della legge 47/17 allorquando ha istituito un elenco di «tutori volontari», con esclusione esplicita di qualsiasi onere a carico dello Stato per tale attivita' (cfr. art. 21), oneri che - invece - vengono espressamente assunti solo per assicurare il gratuito patrocinio ai MSNA, nei casi in cui gli stessi necessitino di assistenza legale ex artt. 16 e 17 legge 47/17; Ritenuto che detti artt. 11 e 21 legge 47/17 siano violativi dell'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento che di fatto viene ad esistere tra i tutori di persone incapaci italiane (alle quali lo Stato riconosce una pensione di invalidita', idonea - quanto meno - a coprire le spese sostenute nella tutela) ed i tutori di MSNA, con il concreto pericolo di non avere piu' la disponibilita' di alcuno ad assumersi l'incarico di tutore per i secondi: come chiarito nell'istanza in esame, infatti, il tutore di MSNA svolge numerosi ed onerosi compiti, anticipando personalmente anche le spese necessarie per raggiungere le strutture dislocate in tutto il territorio (nel caso in esame il minore F. A. era collocato presso una struttura sita in Santa Croce del Sannio, che dista 28 km da Benevento ed il tutore, odierno istante, doveva ivi recarsi piu' volte al fine di verificare le effettive condizioni di vita del minore, come richiesto dal G.T., nonche' al fine di recarsi con il minore presso la Commissione provinciale di Caserta per presentare la domanda di protezione internazionale, come pure richiesto dal G.T.), ragion per cui avrebbe diritto a quella equa indennita' di cui al II comma dell'art. 379 del codice civile, con onere - quindi - a carico dello Stato (stante l'insussistenza di beni o fondi intestati al M.S.N.A.) di rimborsare almeno le spese sostenute dai tutori volontari nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni; Visto l'art. 1 legge costituzionale n. 1 del 1948;